al 5 dicembre 2024, per la parte che ci riguarda
Stabilimenti di animali da compagnia
A. Reg. 429/2016 Allegato I, Parte A
1. Gli allevamenti di cani, gatti e furetti sono registrati come “allevamenti amatoriali” se si tratta di attività in cui vengono detenute massimo 3 fattrici, intese come femmine intere in età fertile adibite alla riproduzione.
2. Agli allevamenti nei quali sono detenute fino a 5 fattrici o che producono fino a 30 cuccioli all’anno, iscritti in un libro genealogico ufficialmente riconosciuto ai sensi del d. lgs 529/92, si applicano le disposizioni di registrazione previste per gli allevamenti amatoriali. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può individuare, attraverso le associazioni detentrici del libro genealogico, i soggetti che registrano e aggiornano l’informazione relativa al possesso del suddetto requisito e al pedigree degli animali allevati; in caso di non conformità ne dà comunicazione al Ministero della salute al fine della modifica della registrazione.
3. La detenzione presso l’abitazione di un numero maggiore di 9 animali fra cani e gatti di età superiore a 6 mesi deve essere registrata presso il Servizio veterinario della ASL territorialmente competente e in SINAC come “detenzione privata > 9 animali”.
4. La detenzione di animali di proprietari diversi, senza fini di lucro e per attività connesse alla pratica ludico/sportiva effettuata deve essere registrata dal Servizio veterinario della ASL territorialmente competente e in SINAC come “detenzione amatoriale per attività ludico/sportive”. Nel caso la stessa si svolga in luoghi diversi dall’abitazione deve essere registrato lo stabilimento
5. Nella registrazione di ogni singolo cane non randagio, ove non venga valorizzata l’informazione del microchip della “madre/fattrice” (MICROCHIP), il SINAC registra per i primi 60 giorni automaticamente il richiedente come detentore non proprietario
| CANI, GATTI E FURETTI |
FATTRICI |
CLASSIFICAZIONE |
| 1 |
Detenzione privata, consentita al massimo la cessione di una cucciolata ogni 2 anni |
|
|
2 - 3 (o 1 con la cessione di più di una cucciolata ogni 2 anni) |
Allevamento amatoriale | |
| da 4 in poi | Allevamento ordinario (SUAP) | |
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fino a 5 fattrici o 30 cuccioli (solo per allevamenti di cui al dlgs.529/92) |
Allevamento ordinario con registrazione semplificata |
Relativamente alla riproduzione:
La frequenza di riproduzione per cani e gatti non può superare le 3 gravidanze ogni 24 mesi (ivi compresi casi di natimortalità) a cui devono obbligatoriamente seguire 12 mesi in cui l’animale non deve essere impiegato nella riproduzione.
Per gli animali iscritti in un Libro genealogico ufficialmente riconosciuto ai sensi del D.lgs 529/92 si applicano, laddove più restrittive, le previsioni contenute nelle norme tecniche approvate con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.