Quadro normativo a cui si faceva riferimento fino al MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA I&R Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2023 (G.U. n. 113 del 16/05/23)
Legge 23 agosto 1993, n. 349: Norme in materia di attività cinotecnica.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1993)
Entrata in vigore della legge: 11-9-1993
Art. 1 - (Attività cinotecnica)
1. Ai fini della presente legge, per attività cinotecnica si intende l'attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine.
Art. 2 - (Definizioni)
1. L'attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
2. I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività cinotecnica di cui al comma 1 sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.
3. Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1)
(1) Si veda ora il D.M. 28 gennaio 1994: Definizione di "imprenditore agricolo", ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1993, n. 349, recante: "Norme in materia di attività cinotecnica" (Pubblicato nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 1994), il cui articolo unico stabilisce quanto segue:
“Articolo unico”
Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Art. 3 - (Disciplina dell'attività cinotecnica)
1. Coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, attività volte all'allevamento e all'addestramento delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per le attività che attengono alla selezione delle razze canine, le disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).
Art. 4 - (Programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica.
Art. 5 - (Entrata in vigore)
A. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Accordo Stato-Regioni
sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy 6 febbraio 2003
Articolo 1)
Finalità e definizioni
1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie
competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e
gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli
animali.
2. Ai fini del presente accordo, si intende per:
a) "animale da compagnia”: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per
compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività
utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.
b) Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
c) “allevamento di cani e gatti per attività commerciali”: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
d) “commercio di animali da compagnia”: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i
negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.
Articolo 5)
Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre
all’autorizzazione di cui all’articolo 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 anche le attività di
commercio, di cui all’articolo 1, comma 2, lett. c). A tal fine, le Regioni richiedono, almeno, i
seguenti requisiti:
a) la conformità ai requisiti di cui all’allegato A) del presente accordo;
L’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 riguarda i requisiti strutturali minimi per i box dei cani e gli spazi esterni adiacenti, in contesti di allevamento, custodia o commercio a fini commerciali.
DIMENSIONI MINIME DEI BOX COPERTI PER CANI
PESO DEL CANE (kg) | |
meno di 10 | 1,0 |
da 11 a 30 | 1,5 |
più di 30 | 2,0 |
SUPERFICIE MINIMA DEL RECINTO ESTERNO ADIACENTE
PESO DEL CANE (kg) |
SUPERFICIE MINIMA (m2) fino 3 cani |
SUPERFICIE MINIMA (m2) oltre 3 cani |
meno di 10 | 1,5 | 1,0 |
da 11 a 30 | 2,0 | 1,5 |
più di 30 | 2,5 | 2,0 |
Sulla base di queste due normative (legge 349/93 e Accordo Stato Regioni 2003) sono state emanate successivamente tutte le Leggi regionali che hanno coinvolto gli Allevamenti di Cani da compagnia e ne hanno regolamentato l’attività.
Inoltre, in quanto attività di allevamento di animali, anche gli allevamenti di animali da compagnia ricadono nelle prescrizioni previste dal tullss acronimo di Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con il Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934. È una raccolta organica di norme che regolano la sanità pubblica in Italia, e prevedono la classificazione “automatica” di Industria Insalubre” con tutte le conseguenze del caso per gli Allevamenti di cani.
Le disposizioni previste dal Tullss, di fatto, sono all’origine della necessità di autorizzazione sanitaria e di Strutture, vero spauracchio del settore e causa principale di tutte le “anomalie”.
COSA È ACCADUTO SUCCESSIVAMENTE
Il 27/09/2022 entra in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134, che recepisce il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alla sanità animale, noto anche come "Animal Health Law", decreto che mira a adeguare la normativa italiana alle disposizioni europee in materia, con particolare attenzione all'identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.
Tale Decreto all’art. 2, comma 1, lettera aa) classifica e differenzia gli Allevamenti Amatoriali di animali da compagnia e quelli Ordinari di fatto entrando a gamba tesa nella regolamentazione della Cinotecnica che fa capo al MASAF.
Con l’emanazione successiva del MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA I&R Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2023 (G.U. n. 113 del 16/05/23) ci si è spinti anche oltre, stabilendo i requisiti (vincoli) degli allevamenti:
2.4 TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
Di seguito si riportano le descrizioni di alcune tipologie di attività, di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. I&R.
B. ALLEVAMENTO AMATORIALE DI ANIMALI DA COMPAGNIA: attività di allevamento definita all’art. 2, comma 1, lettera aa), del d.lgs. I&R, che può essere svolta anche in abitazione privata e che è registrata in SINAC dalla ASL competente in base a quanto comunicato dall’operatore. Sono intesi come allevamenti amatoriali di specie animali di cui all’allegato I, parte A, del regolamento, le attività in cui vengono detenute da 2 a 3 fattrici, intese come femmine intere in età fertile adibite annualmente alla riproduzione.
C. ALLEVAMENTO ORDINARIO: allevamento diverso da quelli di cui alle lettere A. e B.
DECRETO 2 novembre 2023 Modalità tecniche e operative per l'implementazione del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC). (23A06843) (GU Serie Generale n.294 del 18-12-2023)
Art. 1 comma 3 Le istruzioni per la gestione del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC) e del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (I&R) inerente agli stabilimenti di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e agli animali in essi detenuti, redatte d’intesa con le regioni e le province autonome, sono adottate con decreto del direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e pubblicate nel sito internet del Ministero della salute.
Tale regolamento che sarebbe dovuto uscire già nella primavera del 2024 fu annunciato per il 6 febbraio 2025. Predisposto in assoluta riservatezza e senza mai l’audizione dei Portatori di interesse, venne ferocemente aggredito dagli Allevatori e dalle Associazioni degli animali da compagnia, tra cui la nostra (GAC) anche uno scambio di mail tra il Dott. Ugo Santucci, vari appelli e PEC indirizzate al Dott. Filippini (Direttore Generale della DGSAF), ed una nota fatta pervenire SPM attraverso la mediazione del Presidente Carloni Commissione Agricoltura della Camera) sollecitato sull’urgenza del problema che si era venuto a creare.
Ad oggi chi ha scritto la 134/22 e successivi, tra cui la bozza del regolamento SINAC è in pensione. Il consulente di cui si era avvalso, il Dott. Fabio Bellucci, non lavora più per il Ministero e del regolamento non se ne sa nulla, anche perché risulterebbe, che non sono stati fatti passaggi formali delle consegne del ruolo di Santucci.
Questa situazione è drammatica per l’intero settore Allevatoriale (cani, gatti ecc.) perché di fatto oggi sono in vigore le prescrizioni della 134/22 e del Manuale Operativo che limitano gli allevamenti-amatoriali (80% del complessivo italiano) a 3 femmine intere in età fertile mettendo a serio rischio il patrimonio genetico utile alla valorizzazione zootecnica del cane di razza e di conseguenza del Libro Genealogico perché alcuni allevatori, multati o spaventati, si sono disfatti delle femmine eccedenti, cedendole o sterilizzandole, pur essendo esemplari utili alla riproduzione.
Il ruolo dell’Enci in tutto questo non appare chiaro. Infatti, solo a valle di una forte pressione mediatica sui social e sulla stampa nazionale (Ansa – Sole24Ore – Corriere della Sera) il Presidente Dino Muto ha finalmente comunicato che l’ENCI era seduta al tavolo della DGSAF per tutelare gli Allevatori. Tale tutela in realtà non si evince in quanto, dalla Bozza del regolamento SINAC di cui siamo venuti in possesso e datata 5 dicembre 2024, L’ENCI ha esclusivamente chiesto ed ottenuto una deroga per gli allevamenti che iscrivono i cuccioli al Libro Genealogico, i quali saranno classificati, appunto in deroga, quale Ordinario semplificato e con la possibilità di detenere 5 femmine e 30 cuccioli anno, senza obbligo di passaggio attraverso il SUAP. Diversamente, sulla moltitudine degli altri problemi introdotti da questa normativa, come ad esempio considerare la femmina intera in età riproduttiva (6 mesi fino al decesso) in contrasto con i disciplinari emanati dal Ministero MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0116130 del 22/02/2023 non vi è traccia alcuna.
BOZZA SINAC al 5 DICEMBRE 2024
Diceva un grande politico: “a pensar male si fa peccato ma non ci si sbaglia”.
La domanda nasce spontanea: se l’ENCI era al tavolo del Ministero della Sanità perché il MASAF, da noi interpellato afferma che non è a conoscenza dello sgambetto attuato dalla Sanità?
COME SE NON BASTASSE………..
Le cose si stanno complicando ulteriormente. Infatti, la Commissione Europea sta viaggiando a velocità sostenuta per la definitiva approvazione e successiva emanazione del Regolamento Europeo in materia di Benessere animale, Tracciabilità ed Allevamenti, il cui testo emendato è stato approvato in seduta plenaria il 19 giugno 2025.
REGOLAMENTO CANI E GATTI - TESTO APPROVATO
Il Regolamento Europeo, molto innovativo per tutto quanto concerne il benessere animale - in quanto ispirato ai più recenti studi scientifici, tra i quali quello del EFSA, troverà però il nostro Paese assolutamente impreparato anche se, essendo Regolamento, sarà immediatamente Operativo.