Allegato A
Associazione Nazionale di categoria GRUPPO ALLEVATORI CINOFILI (“G.A.C.")
Art. 1 - Denominazione e sede
È costituita a Roma, l’Associazione di categoria denominata "GRUPPO ALLEVATORI CINOFILI" in breve "G.A.C.".
La sede legale dell'Associazione "G.A.C." è stabilita in Via Poggio della Tarantola, 17 – 00066 MANZIANA(RM). L’eventuale modifica di indirizzo all'interno del Comune non comporterà modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie.
Art. 2 - Scopo, attività istituzionali e oggetto
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità e precisamente:
- Organo di rappresentanza, come Gruppo di Interesse al fianco di ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), delle esigenze e delle aspettative degli allevatori di cani di razza nei tavoli preposti (sia a livello nazionale, sia a livello regionale e comunale), ove si trattino norme e direttive che riguardino la regolamentazione del settore;
- Promozione di attività di consulenza, divulgazione (a mezzo stampa e via social) e di organizzazione di attività, anche a livello formativo (in presenza o attraverso piattaforme online), volte alla conoscenza e alla crescita del settore cinofilo in Italia;
- Consulenza, ed eventualmente affiancamento in sede di giudizio, in caso di procedimenti, giudiziari e/o amministrativi, nei confronti di allevatori la cui rilevanza sia ritenuta strategica per il futuro del settore;
- Predisposizione di bozze di atti normativi da sottoporre, sentita la categoria, all’attenzione degli organi politici e/o amministrativi competenti al fine di ottenere condizioni di maggior favore in base alle peculiarità e specificità riguardanti singoli territori e/o singole situazioni che necessitino di particolari deroghe e/o interventi mirati;
L’Associazione potrà inoltre:
- Promuovere, anche in accordo con ENCI o su sua specifica delega, studi e ricerche riguardanti la cinofilia, oltre ad aiutare e/o promuovere eventi e/o iniziative qualificate (attivando eventualmente anche specifiche consulenze di settore) rivolte allo studio, al controllo, al miglioramento ed alla diffusione delle razze canine;
- Partecipare ad Enti ed Associazioni aventi fini analoghi e assumere partecipazioni anche societarie se finalizzate al perseguimento degli scopi sociali;
- Curare in via diretta o sostenere e/o patrocinare la realizzazione di stampe e pubblicazioni, anche in forma multimediale, utili alla diffusione delle attività inerenti l'oggetto sociale;
Art. 3 - Natura volontaria dell’Associazione
L'attività dell'Associazione "G.A.C." è svolta come azione volontaria.
L'Associazione "G.A.C." può raccogliere fondi allo scopo di sostenere finanziariamente le proprie attività istituzionali, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.
Art. 4 - Durata e scioglimento
La durata dell'Associazione "G.A.C." è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
Art. 5 - Modalità di svolgimento dell’attività
L'Associazione "G.A.C." intende svolgere la propria attività in favore di propri associati o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività volontaria dei propri associati.
Art. 6 - Il Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell'Associazione "G.A.C." è costituito da:
- quote associative il cui ammontare sarà definito con delibera del Consiglio Direttivo;
- eventuali proventi da donazioni o contributi pubblici o privati, eventuali beni mobili di proprietà dell'Associazione "G.A.C." e proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Il patrimonio è utilizzato per l’attività statutaria, al fine esclusivo del perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità associativo e, specificatamente, delle attività di interesse generale sopra indicate.
L'Associazione "G.A.C." ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
Non è prevista, ed è vietata, la distribuzione - anche indiretta - di fondi e riserve o comunque denominate ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Art. 7 - Gli Associati
Possono essere associati all'Associazione "G.A.C." senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, tutti coloro che - lavorando a vario titolo nelle attività connesse o collaterali all’allevamento di cani di razza - condividono lo spirito e gli ideali dell’Associazione e intendono impegnarsi per il perseguimento delle attività istituzionali per come previste nel presente Statuto.
Gli associati dell'Associazione "G.A.C." si distinguono in:
- Fondatori;
- Ordinari;
- Sostenitori (senza diritto di voto);
- Onorari (senza diritto di voto)
- Aggregati (senza diritto di voto).
Sono associati Fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo dell'Associazione "G.A.C.". Costoro hanno il compito di dare gli indirizzi dell’attività dell'Associazione "G.A.C.", di vigilare sul perseguimento dell’attività associativa e di garantire il rispetto del presente Statuto.
Sono associati Ordinari le persone fisiche che, lavorando a vario titolo nella attività dell’allevamento di cani di razza, condividono lo spirito e gli ideali dell'Associazione "G.A.C." e ne intendono realizzare le finalità istituzionali.
Sono associati Sostenitori le persone fisiche che, per scelta personale, decidono di corrispondere quote associative più elevate rispetto a quelle ordinarie al fine di sostenere economicamente l’attività dell’associazione stessa.
Sono associati Onorari le persone fisiche che, si sono distinte a vario titolo per aver contribuito alla formazione, al sostenimento economico e non ed al raggiungimento degli scopi dell’attività dell’Associazione "G.A.C.".
Sono associati Aggregati le persone fisiche che, pur non facendo parte della categoria degli allevatori, intendono sostenere l’azione dell’Associazione e restare informate sulla sua attività.
Il Consiglio Direttivo potrà, altresì, attribuire la qualifica di Associato Onorario a persone particolarmente meritevoli.
L’ammissione degli associati, previa domanda scritta dei richiedenti, viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Se quest’ultimo decide di rigettarla, il Consiglio Direttivo motiva la sua decisione e la comunica all’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda.
L’aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla sua istanza si pronunci l’Assemblea alla prima convocazione utile.
L’ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea diventerà comunque definitiva a seguito del versamento della quota associativa.
Tutti gli associati si impegnano al versamento della quota associativa annuale. L’importo e le modalità di corresponsione delle quote annuali sono definite dal Consiglio Direttivo, con comunicazione annuale agli associati.
Gli associati partecipano all’attività dell'Associazione "G.A.C." e contribuiscono alla realizzazione delle finalità e dei programmi di lavoro.
Tutti gli associati hanno diritto di:
a) partecipare a tutte le attività promosse dell'Associazione "G.A.C.";
b) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
c) godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione "G.A.C.".
Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione "G.A.C." e versare la quota associativa stabilita, pena l’esclusione dalla stessa.
La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.
Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’espulsione è prevista quando l’associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell'Associazione "G.A.C." ovvero non versi la quota associativa stabilita.
L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera all’associato interessato.
Art. 8 - Volontari
L'Associazione "G.A.C." opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati. I dati relativi ai volontari che prestano la loro opera in modo non occasionale all'Associazione "G.A.C." saranno depositati dall'Associazione "G.A.C." presso il registro dei volontari nelle modalità e nei tempi che saranno previsti dai decreti ministeriali.
Può essere previsto un rimborso delle spese effettivamente sostenute dal volontario purché documentate e strettamente legate all’attività del Associazione "G.A.C.".
Art. 9 - Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione "G.A.C." sono: l’Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
Tutte le cariche associative sono conferite a titolo gratuito.
A tal fine l’Associazione potrà istituire apposito libro, con obbligo per l’organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.
Art. 10 - Assemblea degli Associati
L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell'Associazione Nazionale "G.A.C."; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea straordinaria va convocata in caso di modifica dello Statuto oppure in caso di scioglimento dell'Associazione "G.A.C.".
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, e delibera sempre a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
In via ordinaria, le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario a validare la seduta (la presenza di almeno la metà degli associati) non sia raggiunta, l’Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenienti.
A ciascun associato spetta un solo voto. E' ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto (o via posta elettronica ordinaria o PEC) esclusivamente ad un altro associato. Ad ogni associato possono essere conferite al massimo tre deleghe. E' ammessa l’organizzazione, la partecipazione, l’intervento e la votazione all’Assemblea da remoto, mediante mezzi elettronici che ne garantiscano la ricezione da parte del destinatario.
L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione da inoltrare a mezzo di lettera, fax, e-mail o altro mezzo che garantisca l'avvenuto recapito, all’indirizzo personale di ciascun membro associato, almeno cinque giorni prima della riunione, con indicazione del luogo, della data, dell’ora e delle materie all'ordine del giorno.
All’Assemblea spettano, in sede ordinaria, i seguenti compiti:
a) delibera e approva il bilancio di esercizio;
b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
c) provvede al rinnovo della carica del Consiglio Direttivo alla naturale scadenza;
d) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
All’assemblea spettano, in sede straordinaria, i seguenti compiti:
a) deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione "G.A.C.";
b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione "G.A.C." e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante ed è conservato presso la sede legale. Ogni associato può richiedere di prenderne visione.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e gestione dell’ Associazione "G.A.C." ed è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), eletti dall’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente - e a titolo gratuito - gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo anche persone fisiche che non rivestano la qualifica di associati ma che posseggano comprovate capacità professionali e tecniche in ambiti ritenuti utili per l’attività svolta dall’Associazione.
Tali soggetti, che svolgeranno l’incarico a titolo gratuito, potranno essere nominati dall’assemblea degli associati previa presentazione del proprio curriculum vitae ed espressa approvazione da parte del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Direttivo.
Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando per cooptazione i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.
Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo:
a) decide le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione "G.A.C.";
b) decide le attività e i servizi istituzionali, complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione "G.A.C.";
c) predispone la relazione annuale sulle attività svolte e su gli obiettivi raggiunti, da sottoporre all’Assemblea;
d) redige e presenta il piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
e) definisce l’importo delle quote sociali annuali e le modalità di corresponsione;
f) redige e approva i Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
g) delibera sull’ammissione di nuovi associati;
h) delibera su ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
Il Consiglio è convocato - almeno due volte l’anno - ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 12 - Il Presidente
Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea degli Associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione "G.A.C." di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione "G.A.C.".
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto e cessa per scadenza di mandato, dimissioni o per decisione del Consiglio.
In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
Art. 13 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Il Vice Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto e cessa per scadenza di mandato, dimissioni o per decisione del Consiglio.
Art. 14 - Il Segretario
Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto quest’ultimo e cessa per scadenza di mandato, dimissioni o per decisione del Consiglio.
Il Segretario, sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo, ha il compito di redigere, tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione "G.A.C.", che comprendono:
a) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, hanno valore di atto pubblico.
b) I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
c) Il libro dei Associati, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le email e i numeri telefonici e l’eventuale registro dei volontari.
Art. 15 - Il Tesoriere
Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione "G.A.C." redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alla tenuta dei libri contabili e provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.
Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili e alla redazione annuale della documentazione a fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo, può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.
Art. 16 – Esercizi sociali
L'esercizio associativo é annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre alla assemblea degli associati per l'approvazione, il bilancio di esercizio.
Art. 17 - Estinzione o scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato in Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei soci ed approvazione del Consiglio Direttivo.
Il patrimonio dell’Associazione sarà liquidato in beneficienza in concomitanza e in linea con decisione del Consiglio Direttivo.
Art 18 – Obblighi per gli associati
Poiché le associazioni prive di personalità giuridica godono di una autonomia patrimoniale “imperfetta”, per cui le vicende dell’organizzazione producono effetti anche sul patrimonio delle persone fisiche che ne fanno parte,
- E’ FATTO DIVIETO al singolo associato di rilasciare dichiarazioni, scritte o verbali, in forma pubblica o privata, o di intraprendere iniziative a nome e per conto dell’Associazione e che possano arrecare danni materiali, morali o di immagine, nei confronti di terzi o della stessa Associazione, se non siano state prima espressamente concordate ed autorizzate dal Consiglio direttivo o da un suo autorevole componente, a nome e per conto dello stesso Consiglio.
- E’ FATTO DIVIETO al singolo associato di firmare qualsiasi atto o sottoscrivere impegni a nome dell’Associazione, e che comportino oneri e coinvolgimento dell’Associazione, se non preventivamente autorizzati dal Consiglio direttivo o da un suo autorevole componente, a nome e per conto dello stesso Consiglio.
Si precisa, a tal proposito che, in presenza di contenziosi, non tutti gli associati rispondono solidalmente e personalmente delle obbligazioni sociali, ma solo coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente (art. 38 c.c.).
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applica la normativa vigente.