
Per una regolamentazione cinotecnica equa, coerente e fondata sulla legalità
In vista della ripresa dei lavori sul Regolamento SINAC, l’Associazione intende esprimere con forza la propria posizione in merito alla regolamentazione degli allevamenti cinofili, denunciando le gravi distorsioni normative che minano la trasparenza, la legalità e la sostenibilità del settore. Allo stesso tempo denuncia la totale assenza di rappresentanza del settore allevatoriale non solo durante i lavori di predisposizione del Sinac ma in tutti questi ultimi 32 anni dall’emanazione dell’unica Legge sulla Cinotecnica.
Un impianto normativo viziato alla radice
La bozza del 5 dicembre 2024 del Regolamento SINAC (di cui l’associazione è in possesso) si fonda su un assunto profondamente errato: la soglia delle 3 fattrici come discriminante tra allevamento amatoriale e ordinario. Tale criterio, ripreso dal Manuale I&R, non ha alcun fondamento giuridico né fiscale e ignora completamente il quadro normativo vigente.
La Legge 349/1993, integrata dal DM 28 gennaio 1994, stabilisce che l’attività cinotecnica può essere qualificata come attività agricola solo se si detengono almeno 5 fattrici e si producono almeno 30 cuccioli l’anno. Tuttavia, questa soglia riguarda esclusivamente la qualifica di imprenditore agricolo e non definisce l’obbligo fiscale.
Secondo i principi generali del diritto tributario, qualsiasi attività svolta in modo organizzato, sistematico e non occasionale è soggetta agli obblighi fiscali, indipendentemente dal numero di fattrici o cuccioli. Ignorare questa distinzione e adottare soglie arbitrarie come quella delle “3 fattrici” significa costruire un impianto normativo viziato alla radice, che genera effetti distorsivi su tutto il settore.
Se, al contrario, si intende allinearsi ai principi del futuro regolamento europeo sul benessere animale e sulla tracciabilità degli allevamenti, è fondamentale evitare che passi il messaggio — implicito o esplicito — secondo cui l’allevamento amatoriale sarebbe esente da obblighi fiscali. Tale interpretazione sarebbe non solo errata, ma pericolosa, poiché contrasta con quanto già previsto dalle normative nazionali: solo l’attività realmente occasionale e non organizzata è esclusa dagli obblighi tributari, e tale condizione è già ben definita dal diritto vigente.
Qualsiasi tentativo di semplificazione che ignori questa distinzione rischia di legittimare l’abusivismo, indebolire i controlli e disincentivare l’emersione dal sommerso. È quindi essenziale che il regolamento, anche nella sua fase di bozza, parli un linguaggio giuridicamente corretto, coerente con il quadro normativo nazionale ed europeo, e che non alimenti ambiguità interpretative.
Le conseguenze sistemiche del disallineamento normativo
L’adozione di criteri non allineati con la normativa vigente produce una serie di effetti sistemici che compromettono l’intero settore:
• Disinformazione tra gli operatori, che rischiano di operare in violazione senza saperlo.
• Frammentazione istituzionale, con enti pubblici che applicano criteri divergenti.
• Legalizzazione dell’illegalità, attraverso zone grigie normative che favoriscono l’abusivismo.
• Concorrenza sleale, a danno degli allevatori che rispettano le regole.
• Compromissione del benessere animale, per mancanza di controlli coerenti.
• Sottrazione di gettito fiscale, con danni economici per lo Stato.
• Ostacoli all’azione giudiziaria, per l’assenza di una base normativa chiara.
• Perdita di fiducia nelle istituzioni, da parte degli operatori onesti e delle associazioni di categoria.
Le nostre richieste
L’Associazione chiede con urgenza:
1. La revisione dell’assunto normativo che fissa la soglia delle 3 fattrici, ritenuta tecnicamente e giuridicamente infondata.
2. L’armonizzazione dei criteri tra fiscalità, sanità e regolamento cinotecnico, attraverso un tavolo tecnico interministeriale che prima ancora degli allevamenti metta al centro il benessere etologico degli animali da compagnia e l’adozione del principio del risk-based approach, in linea con la normativa europea.
3. La trasparenza normativa, con strumenti chiari e accessibili per orientare gli operatori.
4. Una fase transitoria di adeguamento, che tuteli gli allevatori già operanti e favorisca l’emersione dal sommerso.
Il nostro impegno
L’Associazione si rende disponibile a collaborare con le istituzioni competenti, offrendo competenze tecniche, esperienza sul campo e una visione costruttiva per una regolamentazione che sia finalmente coerente, equa e rispettosa della legalità.
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